La III Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15176 del 20 giugno 2017, ha escluso che, in caso di furto reso possibile dall’omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza in relazione all’impalcatura di proprietà e/o installata, come nel caso in oggetto, dall’appaltatore per effettuare lavori nello stabile condominiale, possa automaticamente sussistere a carico del condominio committente una responsabilità, oggettiva o presunta, da ‘custodia’ della struttura, se il condominio ha semplicemente consentito l’installazione dell’impalcatura.
Potrà casomai sussistere a carico del condominio, se provata, una responsabilità ordinaria per colpa, in concorso con quella dell’appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull’attività di quest’ultimo.

Daniele Merighetti
Svolge prevalentemente attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale nell’ambito delle materie di diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale, alle locazioni ed alla tutela del consumatore.
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